A chi è rivolto
I requisiti di accesso sono:
- residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del/lla figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una minore ricevuto/a in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- residenza nel Comune di San Giorgio La Molara al momento della presentazione della richiesta;
- trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a. cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b. cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
c. cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
d. cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico lavoro (famiglia, lavoro, attesa occupazione, assistenza minori) della durata superiore a sei mesi;
e. cittadinanza non comunitaria in possesso di altro permesso di soggiorno di durata di almeno un anno;
- familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno.
- i figli minori devono essere residenti nel Comune di San Giorgio La Molara e iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
- essere casalinga o disoccupata o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 2.020,85 per l’anno 2024;
- non aver superato € 20.221,13 di valore ISEE per l’anno 2024 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
- il figlio, la figlia, se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto/a sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.
Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena esclusione dallo stesso.
Inoltre, l’assegno è riconosciuto alle:
- madri naturali o adottive non lavoratrici;
- madri lavoratrici che hanno percepito un’indennità di maternità inferiore all’importo dell’assegno.
Se la madre è minorenne la domanda può essere presentata dal tutore o altro legale rappresentante.
Se la madre partorisce dei gemelli, dovrà presentare una domanda di assegno di maternità per ciascun figlio.
Descrizione
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.
Come fare
E' necessario accedere con la propria identità digitale attraverso l'utilizzo del pulsante "Accedi al Servizio" e compilare le informazioni richieste.
Cosa serve
Per la presentazione online delle domande occorre autenticarsi utilizzando le credenziali SPID e allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
- SPID
- Isee del nucleo familiare in corso di validità
- Codice IBAN
- Permesso di soggiorno in corso di validità
Cosa si ottiene
Un contributo economico per madri che non ricevono l'indennità dell'Inps, o con un'indennità di maternità inferiore all’assegno, e con Isee sotto i 20.221,13 euro.
Tempi e scadenze
Si informa che la pratica sarà evasa in un tempo massimo di 30 giorni dalla ricezione della stessa.
Tempi lavorazione e comunicazione esito
Tempi massimi per la lavorazione della pratica e la comunicazione dell'esito al cittadino
Quanto costa
Il servizio non prevede costi
Accedi al servizio
La richiesta consente di ottenere un contributo economico per madri che non ricevono l'indennità dell'Inps, o con un'indennità di maternità inferiore all’assegno, e con Isee sotto i 19.185,13 euro.
Uffici che erogano il servizio
Ulteriori informazioni
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51). Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
CIRCOLARE INPS n.40 del 29/02/2024