Descrizione
“Art. 21 - Aggiornamento degli albi. (Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.405).
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti nell'avviso specificati - sono invitati a chiedere all’Ufficio elettorale l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio 2025.